Buongiorno a tutti, sono Federico Vincenzi e questo è un mio nuovo contributo per Opinions.b-farm.it. Oggi vorrei spiegarvi l’evoluzione del diritto d’autore fino all’introduzione degli NFT.
Non so se ne siete a conoscenza ma il diritto d’autore nasce con le nuove tecnologie, perché fino a che i monaci amanuensi impiegavano un intero anno per riscrivere la Bibbia il problema del diritto d’autore non sussisteva. Questo comincia a diventare rilevante solo quando è stata inventata la stampa, la quale moltiplica in maniera esponenziale le riproduzioni, arrivando a creare nell’arco di un anno qualche centinaio di copie di un medesimo libro. Ovviamente il fatto che qualcuno si possa arricchire con la fatica altri in maniera relativamente semplice diventa un problema non indifferente, ecco quindi che nasce il diritto d’autore.
Per secoli la materia si basava sulla distinzione tra l’originale e la copia, una distinzione che dal punto di vista fisico è facilmente comprensibile, ma le cose si complicano quando questa dicotomia va in crisi a causa delle nuove tecnologie. Oggi un file non permette la semplice distinzione tra originale e copia, ne consegue che si riesce senza fatica a fare un numero elevatissimo di copie indistinguibili da distribuire in mille canali, andando così ad eliminare questa distinzione in ambito digitale.
In questo contesto l’NFT restituisce valore all’originale, in quanto applicato in maniera incontrovertibile e immodificabile a un file che, dal momento in cui viene dichiarato originale e gli viene applicato un NFT diventa il numero uno e tutte le altre sono repliche. In realtà quello conferito è più un valore ideale, ma comunque un enorme passo in avanti per risolvere il problema della legittimità.
Un secondo aspetto del diritto d’autore dove le nuove tecnologie stanno impattando in modo ingente è l’intelligenza artificiale. Vi sono infatti algoritmi in grado di creare musica e dipinti completamente inediti, ma la domanda che ci si pone è: su chi ricade il diritto d’autore di quelle opere? Ovviamente non si può propriamente rispondere sull’intelligenza artificiale perché questa ad oggi non ha personalità giuridica e non può essere titolare di diritti. Quindi si crea un panorama di soggetti che potrebbero invocare il diritto d’autore, come il creatore dell’algoritmo, colui che lo sta usando oppure colui che ha selezionato i dati e gli ha forniti alla macchina. Perché per esempio a seconda del tipo di canzoni che sono state “date in pasto” alla macchina, questa produrrà un certo tipo di contenuto che altrimenti non avrebbe prodotto incidendo sul prodotto finale.
Ancora una volta le tecnologie aprono nuovi orizzonti e forniscono nuovi spunti di ragionamento.
Questo è tutto per il mio contributo di oggi, spero sia stato di vostro interesse, vi invito a visitare i link qui sotto per ascoltare il podcast dal quale è stato tratto questo articolo e tutti le mie opinioni. Non dimenticatevi di condividere!
Un saluto e alla prossima.
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